Nardò 6 mag:_ La nota stampa della società Oasi Sarparea, in risposta alla pubblicazione dei documenti ritrovati dal comitato, può ingenerare il dubbio nel lettore di quale sia la normativa vigente, secondo quali regole e da chi vada condotto un nuovo censimento, chi debba riconoscere la monumentalità di un ulivo o di un uliveto. Ci permettiamo di chiarirlo noi.

 La Legge Regionale 14/2007, una delle prime leggi regionali in Italia che ha previsto regimi di tutela per zone alberate, è tuttora vigente e non è stata abrogata dalla recente normativa nazionale (legge n.10 del 2013), prevedendo maggiori tutele per un specie arborea – l’ulivo – principalmente presente nella regione Puglia. In particolare, lo stesso Ministero delle politiche agricole, con una circolare del 30 ottobre 2015, ha chiarito in modo inequivocabile che le due normative tutelano due distinte categorie di beni e hanno due distinte finalità e quindi sono entrambe vigenti, ognuna nel suo specifico ambito.

 Per quanto riguarda la normativa regionale, i censimenti possono essere effettuati da strutture regionali, come è stato fatto in passato avvalendosi anche di personale reclutato tramite apposito avviso pubblico, oppure dalle amministrazioni comunali. Queste ultime adesso hanno il dovere di effettuarlo a seguito della recentissima approvazione della legge regionale n. 4 del 2017, che all’art.8 comma 5 prescrive l’obbligo di individuare tutti gli ulivi e gli uliveti monumentali presenti sul territorio. Il censimento va verificato dall’UPA e dalla Commissione Ulivi della Regione Puglia e il procedimento si chiude con delibera della Giunta Regionale.

 Alla luce di queste precisazioni adesso vanno riletti i documenti “ritrovati”. Perché nulla è accaduto dopo l’accertamento dell’esistenza dell’uliveto monumentale? Perché al sopralluogo congiunto (tra Corpo forestale dello Stato su incarico della Procura e struttura regionale) e al parere della commissione ulivi non è seguita una delibera di Giunta Regionale che sancisse la monumentalità dell’uliveto? Sicuramente si tratta di un procedimento già avviato che deve essere concluso con una delibera di Giunta Regionale che attesti ciò che l’organo tecnico ha accertato, ossia che l’uliveto monumentale esiste ed è tutelato dalla legge regionale tuttora vigente.

 A ciò va aggiunta un’osservazione che non può essere dimenticata. In presenza di un bene oggetto di tutela, paesaggistico, culturale o archeologico, non si può dire che non c’è solo perché non è presente su una “carta”. Né si può dire che la fase dei rilevamenti è completa. Ancora di più: di fronte ad una segnalazione, le istituzioni devono verificare. Di qui l’inderogabilità del completamento del censimento, che porterà alla dichiarazione della monumentalità dell’uliveto o di ogni singolo ulivo. Perché alla Sarparea, se c’è un ulivo monumentale (e già ci sono e col cartellino), allora lo sono tutti.

 Infine, con riferimento al presunto danno imputabile al Comune, va fatto presente che attualmente il parere della Regione riguardo l’opera è comunque condizionato dall’accertamento della presenza dell’uliveto monumentale, per cui l’accertata presenza dell’uliveto fa venire meno qualsiasi pretesa risarcitoria. Come accade ogni volta che nell’iter di approvazione di un’opera si accerti la presenza di un bene tutelato dalla legge, non sussiste per il proponente alcun tipo di risarcimento, vista la portata dichiarativa di quell’accertamento.